Incidente con veicolo non identificato o non assicurato
E’ possibile ottenere un risarcimento in questi casi?
La risposta è sì. Quando il sinistro stradale avviene per responsabilità del conducente di un veicolo che non viene identificato, o che risulta essere privo di copertura assicurativa, si può richiedere un risarcimento per i danni subiti al Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada, ma solamente entro certi limiti stabiliti dalla legge.
Il Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada è un ente nato a seguito della legge n. 990 del 1969 e oggi regolato dagli articoli 283 e seguenti del Decreto Legislativo n. 209 del 2005 (Codice delle Assicurazioni private). Può intervenire nel caso i danni siano stati causati dalla circolazione di un veicolo non identificato o non assicurato, oppure assicurato presso una compagnia di assicurazione in stato di liquidazione coatta o anche quando il veicolo circola contro la volontà del legittimo proprietario.
Danni risarcibili.
A seconda del tipo di sinistro cambiano le regole con riguardo soprattutto ai danni che potranno essere risarciti e si applicano dunque i seguenti criteri:
- Se il sinistro è cagionato da veicolo non identificato, possono essere richiesti al fondo solamente risarcimenti relativi a danni alla persona;
- nel caso di veicolo non assicurato, i danni risarcibili causati dalla circolazione dello stesso possono comprendere sia i danni alla persona sia i danni alle cose, l’ammontare di questi ultimi deve però essere superiore a € 500 e il relativo risarcimento potrà essere concesso per la parte eccedente a tale importo.
- Quando il responsabile dell’incidente conduce un veicolo assicurato presso una compagnia assicuratrice italiana in stato di liquidazione coatta possono essere risarciti sia i danni alle cose sia i danni alla persona;
- Nel caso di veicolo posto in circolazione contro la volontà del proprietario (o dell’usufruttuario, dell’acquirente con patto di riservato dominio, o del locatario in caso di locazione finanziaria) il risarcimento è dovuto sia per i danni alla persona che per i danni alle cose, limitatamente ai terzi non trasportati e ai passeggeri che sono trasportati contro la propria volontà o inconsapevoli della circolazione illegale.
Le stesse disposizioni si applicano, non solo ai veicoli circolanti su strada, ma anche alle imbarcazioni per le quali vi è l’obbligo di assicurazione.
Va inoltre aggiunto che quando viene chiamato in causa il Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada il danneggiato è tenuto a fornire prove rigorose, soprattutto nel caso di danni subiti a seguito della circolazione di un veicolo non identificato, considerata anche l’assenza di una controparte con cui poter instaurare un contraddittorio.