Risarcimento danni da incidente stradale: come funziona

E’ bene conoscere alcune procedure da seguire per inoltrare alla compagnia di assicurazione una richiesta di risarcimento danni in conseguenza di un incidente stradale.

 

Chi può ottenere un risarcimento per i danni subiti a seguito di un sinistro stradale?

 

In caso di incidente la prima cosa da stabilire è chi è il responsabile del sinistro stradale e chi la vittima.

Sarà infatti quest’ultima ad avere diritto ad ottenere il risarcimento dei danni essendo la parte lesa, sia che si tratti di danni all’auto sia per le lesioni subite e per tutti i danni conseguenti al sinistro.

L’avente diritto potrebbe dunque essere il proprietario del veicolo, il conducente, il trasportato, un pedone o chiunque abbia subito un danno e abbia diritto al risarcimento.

Le parti possono compilare una costatazione amichevole indicando la dinamica dell’incidente e se necessario citare eventuali testimoni.

 

Richiesta di risarcimento e tempi di liquidazione

 

La richiesta risarcitoria va inoltrata alla compagnia di assicurazione che deve risarcire i danni e può essere inviata tramite raccomandata o altre modalità che ne certifichino il ricevimento.

Se vengono forniti tutti i dati previsti dalla normativa, l’impresa di assicurazione dovrà formulare l’offerta per i danni al veicolo nei tempi di liquidazione stabiliti, entro 30 giorni nel caso sia stata sottoscritta una costatazione amichevole da tutti i conducenti coinvolti, oppure 60 giorni in caso contrario.

Nel caso di danni alla persona l’offerta dovrà invece essere formalizzata entro 90 giorni dal ricevimento dell’attestazione medica comprovante l’avvenuta guarigione con o senza postumi permanenti.

Il diritto al risarcimento del danno subito si prescrive dopo due anni, ma se il fatto costituisce reato, come nel caso di lesioni subite, la prescrizione interviene decorsi cinque anni.

 

Differenza tra richiesta di risarcimento e denuncia di sinistro

 

La denuncia di sinistro viene presentata fornendo i dati necessari alla propria assicurazione in caso di sinistro e può corrispondere alla costatazione amichevole firmata da entrambi i conducenti, mentre la richiesta di risarcimento ha natura più tecnica e generalmente i termini per formulare l’offerta decorrono dal ricevimento della stessa.

Inoltre la richiesta di risarcimento va inoltrata alla compagnia di assicurazione che deve risarcire i danni, mentre la denuncia di sinistro va presentata sempre alla propria assicurazione.

 

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Come si calcola l’entità del danno?

 

La compagnia di assicurazione che assicura la RCA (responsabilità civile auto) è chiamata a risarcire i danni conseguenti all’incidente, che possono essere i più vari, come per esempio i costi di riparazione del veicolo, l’entità delle lesioni subite o eventuali danni per il mancato guadagno da lavoro.

E’ necessario che i danni vengano documentati affinché possano essere risarciti adeguatamente.

Nel caso di risarcimento dei danni fisici bisognerà attendere l’avvenuta guarigione, per poter valutare tutte le conseguenze del sinistro al fine di poter ottenere un giusto risarcimento assicurativo.

 

 

Incidente con veicolo non identificato o non assicurato

E’ possibile ottenere un risarcimento in questi casi?

La risposta è sì. Quando il sinistro stradale avviene per responsabilità del conducente di un veicolo che non viene identificato, o che risulta essere privo di copertura assicurativa, si può richiedere un risarcimento per i danni subiti al Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada, ma solamente entro certi limiti stabiliti dalla legge.

Il Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada è un ente nato a seguito della legge n. 990 del 1969 e oggi regolato dagli articoli 283 e seguenti del Decreto Legislativo n. 209 del 2005 (Codice delle Assicurazioni private). Può intervenire nel caso i danni siano stati causati dalla circolazione di un veicolo non identificato o non assicurato, oppure assicurato presso una compagnia di assicurazione in stato di liquidazione coatta o anche quando il veicolo circola contro la volontà del legittimo proprietario.

Danni risarcibili.

A seconda del tipo di sinistro cambiano le regole con riguardo soprattutto ai danni che potranno essere risarciti e si applicano dunque i seguenti criteri:

  1. Se il sinistro è cagionato da veicolo non identificato, possono essere richiesti al fondo solamente risarcimenti relativi a danni alla persona;
  2. nel caso di veicolo non assicurato, i danni risarcibili causati dalla circolazione dello stesso possono comprendere sia i danni alla persona sia i danni alle cose, l’ammontare di questi ultimi deve però essere superiore a € 500 e il relativo risarcimento potrà essere concesso per la parte eccedente a tale importo.
  3. Quando il responsabile dell’incidente conduce un veicolo assicurato presso una compagnia assicuratrice italiana in stato di liquidazione coatta possono essere risarciti sia i danni alle cose sia i danni alla persona;
  4. Nel caso di veicolo posto in circolazione contro la volontà del proprietario (o dell’usufruttuario, dell’acquirente con patto di riservato dominio, o del locatario in caso di locazione finanziaria) il risarcimento è dovuto sia per i danni alla persona che per i danni alle cose, limitatamente ai terzi non trasportati e ai passeggeri che sono trasportati contro la propria volontà o inconsapevoli della circolazione illegale.

Le stesse disposizioni si applicano, non solo ai veicoli circolanti su strada, ma anche alle imbarcazioni per le quali vi è l’obbligo di assicurazione.

Va inoltre aggiunto che quando viene chiamato in causa il Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada il danneggiato è tenuto a fornire prove rigorose, soprattutto nel caso di danni subiti a seguito della circolazione di un veicolo non identificato, considerata anche l’assenza di una controparte con cui poter instaurare un contraddittorio.

Quando lo sciatore è risarcito dal gestore della pista?

Gli infortuni sulle piste da sci si possono verificare per vari motivi, non solo per imprudenza dello sciatore o per cause accidentali. A volte infatti sono la conseguenza di una vera e propria situazione di pericolo, che poteva essere prevista e di conseguenza evitata con adeguate precauzioni.

Il gestore di un’area sciabile è infatti soggetto a tutta una serie di prescrizioni in materia di sicurezza della pratica sciistica, come previsto dalla legge 363/2003, e ha inoltre l’obbligo di informare lo sciatore di eventuali rischi che riguardano la discesa sulle piste, oltre a predisporre tutte le idonee misure precauzionali.

Ma esattamente in quali casi può essere richiesto un risarcimento al gestore delle piste da sci?

Dopo ormai 17 anni dall’entrata in vigore dell’attuale legge sulla sicurezza degli sport invernali da discesa e da fondo, possiamo elencare diverse ipotesi:

  1. la collisione dello sciatore con ostacoli presenti sulla pista non messi in sicurezza in maniera adeguata;
  2. l’assenza di reti di contenimento in punti della pista pericolosi;
  3. non aver trattato adeguatamente il manto nevoso in presenza di particolari condizioni atmosferiche. Questo succede, per esempio, quando la neve si presenta troppo fresca perché appena caduta o quando si ghiaccia per le temperature eccessivamente rigide;
  4. la presenza di mezzi meccanici nelle piste aperte al pubblico, come per esempio motoslitte guidate dal personale dell’impresa di gestione;
  5. non aver chiuso dei tratti di pista divenuti pericolosi, per i quali non è possibile intervenire con un trattamento del manto nevoso quando le piste sono aperte;
  6. la mancata limitazione del numero di sciatori, che determina situazioni di sovraffollamento e un conseguente maggiore rischio di collisioni;
  7. la presenza di ostacoli o elementi pericolosi sulle piste, come per esempio sassi o rami;
  8. condizioni di pericolo temporanee, come per esempio lo scarso innevamento della pista.

Nei casi elencati dunque, quando il gestore degli impianti sciistici non si è attivato per evitare una situazione di pericolo, che poteva invece essere prevista, e a causa della mancanza di sicurezza qualcuno purtroppo si fa male, allora sì che si lo sfortunato sciatore che  subisce dei danni senza colpa potrà richiedere un risarcimento.

Risarcimenti per le conseguenze del coronavirus

Quando può essere chiesto un risarcimento per le conseguenze del coronavirus?

E’ più che lecito chiedersi se quando si verifica una vera e propria disgrazia, come quella rappresentata quest’anno dalla situazione creatasi con il covid-19, sia possibile richiedere un risarcimento. E’ proprio di disgrazia, infatti, che possiamo parlare quando ci riferiamo al coronavirus e alle conseguenze che ne sono derivate. Moltissime persone infatti, chi più chi meno, ne hanno pagato le conseguenze. C’è chi ha dovuto sospendere la propria attività, chi ha dovuto subire la cassa integrazione e chi, nei casi più drammatici, è purtroppo deceduto.

Se però errori commessi o colpe imputabili hanno contribuito ad aggravare le numerosissime conseguenze negative, allora sì che possiamo parlare anche di responsabilità e, di conseguenza, di diritto ad ottenere un risarcimento.

I casi che possiamo sinteticamente elencare sono quattro:

  1. Responsabilità della struttura sanitaria per non aver garantito un’adeguata ospedalizzazione a chi necessitava della terapia intensiva. Abbiamo purtroppo assistito in questa difficile primavera alla saturazione dei posti in terapia intensiva nelle aree maggiormente colpite dai contagi, dove i medici hanno drammaticamente dovuto scegliere chi salvare e chi, ahimè, dover sacrificare, adoperando in genere il criterio dell’età del paziente, scegliendo dunque di curare i pazienti più giovani e non chi invece aveva poche possibilità di sopravvivenza. Un’azienda ospedaliera dovrebbe invece garantire a tutti la massima protezione possibile, indipendentemente da fattori come l’età e lo stato di salute del paziente.
  2. Risarcimenti ai familiari di tutti quei medici e infermieri contagiati poi tristemente morti. In questi casi infatti si sarebbe dovuto assicurare una maggiore protezione, con chiare e precise istruzioni su come affrontare la difficile situazione pandemica.
  3. Le mancate cure dei malati per patologie diverse dal Covid-19. Molte persone non hanno potuto ricevere le cure mediche e hanno dovuto sospendere e rimandare visite o esami programmati. Possiamo solo immaginare cosa può comportare una diagnosi tardiva di chi per esempio, a seguito di un esame, scopre di avere un cancro.
  4. I contagi che hanno interessato pazienti delle RSA. In questo caso non è difficile comprendere quali siano le responsabilità delle strutture, che dovrebbero assicurare un’adeguata protezione ai propri pazienti ospedalizzati.

In buona sostanza non tutte le infinite sventure che si sono verificate a seguito del coronavirus sono dovute ad una disgrazia dalla quale non si può scappare, poiché vanno giustamente anche attribuite delle responsabilità a chi, come un’azienda ospedaliera o una RSA, commette degli errori causando dei danni dei quali le vittime incolpevoli possono essere giustamente risarcite.

Lesione del diritto all’autodeterminazione del paziente. Cos’è?

Quando il medico non informa adeguatamente il paziente o non ne acquisisce validamente il consenso, può commettere un illecito e causare di conseguenza un danno alla salute o la cosiddetta lesione del diritto all’autodeterminazione. Quest’ultima si configura come un’offesa alla dignità e al patrimonio di valori della persona.
Le informazioni rese dal medico devono essere adeguate al livello culturale del paziente e complete, dunque date non solo all’inizio ma anche nel corso del trattamento prestato al malato, il cui consenso deve invece essere volontario, consapevole e libero da condizionamenti, oltre che documentato per iscritto o tramite videoregistrazioni.
La lesione del diritto all’autodeterminazione per essere risarcita deve in ogni caso comportare danni di una certa gravità. Un esempio per comprendere meglio potrebbe essere il caso del paziente che, per la propria fede religiosa, potrebbe consapevolmente rifiutare una trasfusione pur sapendo che gli salverebbe la vita.

ESSERE ASSISTITO E’ UN TUO DIRITTO !

Quando si deve richiedere un risarcimento a una compagnia di assicurazioni, bisogna tenere in considerazione che gli importi da riscuotere dovranno essere sborsati da una potente S.P.A., spesso internazionale e a volte globalizzata, strutturata e organizzata per perseguire l’egoistico scopo di massimizzare i propri profitti. E’ piuttosto evidente che le imprese assicuratrici, per poter aumentare i propri utili, devono necessariamente cercare di ridurre i risarcimenti da liquidare ai creditori danneggiati.
L’attività che svolge la G.P.S. è proprio finalizzata alla piena tutela degli interessi di chi ha subito un sinistro, dunque di tutti quei soggetti che, dovendo richiedere un risarcimento, hanno la necessità di essere assistiti e tutelati soprattutto quando gli importi in gioco risultano di una certa entità.

 

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#IORESTOACASA. Assistenza e tutela in caso di sinistro ai tempi del coronavirus.

A causa dell’emergenza nazionale creatasi per l’epidemia da Covid-19, abbiamo studiato e realizzato un nuovo sistema operativo per permettere ai nostri clienti di poter usufruire comunque dei nostri servizi, senza però doversi spostare e senza dunque che sia necessario un incontro personale.

Siamo infatti tutti consapevoli, che in un momento come quello attuale, è assolutamente necessario per il bene di tutti evitare il più possibile ogni contatto personale.

Puoi dunque contattarci telefonicamente per esporre il tuo caso e, se riterremo utile un nostro intervento per poterti assistere, sarà poi sufficiente che tu abbia un indirizzo mail e uno smartphone. Nient’altro.

Siamo sempre stati abituati a ricevere i nostri clienti nei nostri uffici e a stringergli la mano, ma oggi dobbiamo collaborare tutti quanti utilizzando la massima precauzione e tutte le cautele del caso.

Quindi ci siamo adeguati anche noi.

 

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